Dispaccio regio del 1797
Firmato da Ferdinando IV, Re delle Due Sicilie - Napoli, 27 Maggio 1797
Il Cavalier D.Giovanni Battista Spiriti, brigadiere de’ reali eserciti di Sua Maestà (D.G.), Governatore dell’armi e commissario generale della campagna in questa provincia di Bari – Algozini e servienti tanto di questa Sovrana Regia Udienza, quanto d’ogn’altra corte insolidum saprete come colla posta di questa settimana ci è pervenuto il susseguente real dispaccio.
Dal general Acton mi viene comunicata la seguente sovrana disposizione.
“Avendo il Re preso in seria considerazione i ricorsi che l’intiera Popolazione di Alberobello, sita nel tenimento dei feudi del Conte di Conversano in Provincia di Trani gli ha umiliati nel passaggio felicissimo della M.S. da quelle vicinanze, dolendosi dell’indoverose Prestazioni e Tributi che pretende il loro Barone, e domandando la grazia di poter formare Comunità, come tutte le altre Popolazioni del Regno, di esser riconosciuti per sudditi della M.S. col pagamento di quelli pesi a cui sono soggette le altre Comunità, di avere un Paroco per il Governo Spirituale, ed un Giudice regio per l’amministrazione della giustizia.
La Maesta Sua dopo aver inteso sull’assunto l’avvocato fiscale Vivenzio, e dopo averlo fatto passare sulla faccia del luogo per verificare l’esposto, ha sovranamente risoluto, e comanda che la detta Popolazione di Alberobello composta di 3200 anime prenda la forma di Comunità come le altre del Regno, al quale oggetto debba farsi la numerazione dei fuochi secondo lo stato del 1669, che è l’ultimo fatto nel Regno, e darsele dal fiscale Vivenzio un regolamento come governarsi; che abbia un Governo civico, come l’hanno gli altri Paesi ed Università di quella Provincia e del regno; e che a tal effetto sia lecito alla medesima da oggi in avanti di convocare Parlamento composto di tutti i Capi di famiglia ed eligere un Sindaco, due Eletti ed un Cancelliere, i quali abbiano la cura e governo della Università.
Vuole inoltre S.M. che in quella Popolazione vi sia un Paroco per l’amministrazione dei SS.Sacramenti con tutte le facoltà proprie dei Parochi, senza alcuna dipendenza dalla chiesa e Parocchia delle Noci; e che a tal effetto il Vescovo di Conversano, nella di cui diocesi è quella Popolazione, proceda nelle forme legittime e canoniche alla erezione di tale Parrocchia, con provvederla di un Paroco atto ed idoneo da eligersi precedente concorso secondo il prescritto nel Concilio Tridentino, ed uniformemente alle leggi del Regno, con tutte le facoltà che sono proprie agli altri Parochi, e coll’obbligo della istruzione dei ragazzi nei doveri della S.Religione e dello Stato.
Per quanto poi riguarda la Giurisdizione, siccome questa non è stata mai conceduta alla Casa di Conversano sopra la riferita Popolazione, che è cominciata a sorgere dopo il 1500, cosi’ intende e vuole S.M. che sia esercitata nel suo real nome, e da quel Governatore che si riserba di destinarvi, mentre intanto comanda che cominci subito ad esercitarvela il regio Governatore di Monopoli, come il più vicino procedendo di giustizia in tutte le contese che possono accadere.
E finalmente ha S.M. approvato in tutte le sue parti quanto il predetto Fiscale Vivenzio ha buinariamente convenuto in Alberobello coll’avvocato del Conte di Conversano, mediante un atto firmato dal medesimo avvocato, e da quello della Popolazione ed avvalorato dalla di lui firma, col quale è restato stabilito che sia lecito a quei Cittadini di fabbricare le case nel modo ad essi più comodo, senza essere impediti dal Conte di Conversano; che tutti i massari che non immettano animali nel Bosco, o in altri territori del Conte, non siano tenuti a pagamento di fida o d’altra prestazione; che sia in libertà delle donne di andare, se vogliono, a raccogliere le olive in Montalbano, ma per quella mercede o salario che potranno convenire; che sia lecito alla medesima Popolazione di raccogliere le legna secche nel Bosco, pagando al Barone ducati 25 l’anno; che sia permesso alla Comunità subito che sarà eretta di formarsi il Molino ed il Forno, la Bottega lorda e la Beccaria, e darle in affitto per quel prezzo che potrà essa convenire, a cio’ da tale rendita possa supplire ai pesi fiscali, ai quali verrà tenuta tosto che sarà eretta in Comunità, senza che la Casa di Conversano possa esercitare più, come ha fatto finora, tali diritti proibitivi.
Di Real Ordine la partecipo a codesta udienza per sua intelligenza e regolamento.
Napoli, li 27 maggio 1797.”
Saverio Simonetti – all’udienza di Trani.
Quindi abbiamo spedito il presente, col quale vi dicemo ed ordinamo che conferendovi personalmente in detta città di Alberobello dobbiate pubblicare la soprascritta sovrana risoluzione; ed affinchè venghi a notizia di tutti, affiggerete copia del presente nel luogo solito e consueto.
Trani 31 maggio 1797.
Spiriti, Pisciotti, Pisa, Prestia
Giordano, segretario.